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Come cancellare i protesti: guida alla riabilitazione

E' cosa nota che il nominativo di chiunque (privato o azienda) risulti inadempiente nel pagamento di assegni (bancari e postali), cambiali e vaglia cambiari, finisce nel Registro informatico dei protesti delle Camere di Commercio, aggiornato con cadenza mensile. Il protestato resta iscritto nel suddetto Registro per ben cinque anni dalla data iniziale di registrazione: l'informazione è a disposizione e a tutela di chiunque stia per instaurare rapporti commerciali con quel soggetto (incluse le banche e gli istituti di credito). Si tratta infatti di un registro pubblico, perciò chiunque voglia informarsi sull'esistenza di protesti a carico di una persona fisica o giuridica, ha facoltà di richiedere una visura all'Ufficio protesti delle Camere di commercio oppure di consultare il Registro online (previo pagamento di una commissione). Non mancano anche le società private che si occupano della procedura di richiesta di visura protesti per conto terzi.

assegni protestati

La macchina burocratica non funziona però alla perfezione, perciò può accadere che alcuni titoli protestati evidenziati dalle visure siano in realtà già stati pagati. Potrebbe trattarsi di un errore di trascrizione, oppure il protestato potrebbe aver scordato di richiedere la cancellazione e l'annotazione dell'avvenuto pagamento.

La legge permette di cancellare dal Registro informatico dei protesti le cambiali inizialmente protestate, ma successivamente pagate - a patto che il pagamento (che include interessi di mora e spese) venga versato nel giro di dodici mesi dalla cosiddetta "levata del protesto". Trascorsi i dodici mesi, se si effettua il pagamento si ottiene un'annotazione di avvenuto pagamento, che però non comporta l'automatica cancellazione del protestato dal Registro.

Occorre ottenere anche quella che si chiama "riabilitazione del nominativo", presentando un'apposita richiesta al Tribunale competente. Se il richiedente è in possesso di tutti i documenti e i certificati necessari, si ottiene la riabilitazione. Se invece il tribunale rifiuta la riabilitazione, il protestato ha la possibilità di ricorrere in corte d'appello entro 10 giorni.

Quando si ha in mano il provvedimento di riabilitazione, è possibile essere cancellati dal Registro Informatico rivolgendosi alla CCIAA che lo ha a suo tempo pubblicato (i recapiti sono tutti reperibili sul portale delle Camere di commercio d'Italia). Ogni Camera di commercio segue una trafila diversa. Ad esempio, seguendo il link potrete conoscere la procedura adottata dalla Camera di Commercio di Bergamo

Ringraziamo lo studio Broker Associati & partners di Milano per le delucidazioni in merito a una materia tanto complessa.

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Autore: Daniele Grattieri
Aggiornato il 22 Marzo 2013

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